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Il Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti

Regolamento (UE) 2023/988

Sicurezza generale dei prodotti

Il Regolamento (UE) 2023/988, entrato in vigore il 13 dicembre 2024, mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando la sicurezza generale dei prodotti messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

Il regolamento si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione, gratuitamente o dietro corrispettivo, andando ad integrare eventuali altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti.

Tra gli obblighi dei fabbricanti (articolo 9) vi è quello di garantire che i loro prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori; i fabbricanti devono inoltre fornire un punto di contatto che consenta ai consumatori di presentare reclami e segnalazioni. 

Novità

L’articolo 13 del regolamento introduce un’importante novità specificando che gli attori economici che immettono sul mercato prodotti con il proprio nome o marchio sono considerati fabbricanti, con obblighi annessi (articolo 9). 

Allo stesso modo, un operatore diverso dal fabbricante che “modifichi sostanzialmente” un prodotto viene considerato fabbricante ai sensi del regolamento in questione. Questo appare rilevante nel caso di prodotti realizzati a tintometro, miscelati presso il punto vendita, la cui responsabilità è in capo al rivenditore.

Vendita online

Coloro che usano il canale di vendita online per la distribuzione dei nostri prodotti sono tenuti a rispettare quanto previsto dall’articolo 4 e dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 988/2023, indicando in modo chiaro almeno le seguenti informazioni:

a) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, nonché l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;

b) Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/1020;

c) Informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, comprese un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;

d) Avvertenze o informazioni sulla sicurezza da apporre sul prodotto o sull’imballaggio o da inserire in un documento di accompagnamento, conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Estalia

Da un’attenta analisi dei prodotti vernicianti realizzati da Estalia, è emerso che l’etichettatura CLP e la MSDS forniscono già informazioni sufficientemente chiare ed esaustive. A loro completamento sono state elaborate delle istruzioni di carattere generico che riguardano la conservazione, l’uso, lo smaltimento del prodotto e le misure da adottare in caso di esposizione

Tali istruzioni sono disponibili nell’area servizi del nostro sito internet e sono raggiungibili tramite la scansione del QR code che stiamo integrando nelle grafiche dei nostri imballi.

Comunicare in modo trasparente e tutelare chi utilizza i nostri prodotti è da sempre un pilastro della filosofia aziendale di Estalia.