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La Direttiva COV

Direttiva 2004/42/CE

Limitazione delle emissioni di composti organici volatili

La Direttiva 2004/42/CE, nota come «direttiva vernici», mira a limitare il contenuto totale di composti organici volatili (COV) dovuti all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in determinati prodotti per carrozzeria. La finalità è prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono nella troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera terrestre.

La direttiva fornisce una definizione di “composto organico volatile” quale qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato a una pressione standard di 101,3 kPa.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 161/2006; entrambi i testi normativi stabiliscono un contenuto massimo di COV per i prodotti contemplati nell’Allegato I.

ALLEGATO I

L’allegato I specifica quali sono le sottocategorie di prodotti interessate, definendo pitture e vernici come “rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse”. Esse vengono suddivise in:

  1. Pitture opache per pareti e soffitti interni;
  2. Pitture lucide per pareti e soffitti interni;
  3. Pitture per pareti esterne di supporto minerale;
  4. Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica;
  5. Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne;
  6. Impregnanti non filmogeni per legno;
  7. Primer;
  8. Primer fissanti;
  9. Pitture monocomponenti ad alte prestazioni;
  10. Pitture bicomponenti ad alte prestazioni;
  11. Pitture multicolori;
  12. Pitture per effetti decorativi.

I prodotti per carrozzeria vengono inoltre suddivisi nelle seguenti sottocategorie a seconda degli usi previsti:

  1. Preparazione e pulizia;
  2. Stucchi/mastici;
  3. Primer;
  4. Finiture;
  5. Finiture speciali.

ALLEGATO II

L’allegato II stabilisce il contenuto massimo di COV che il prodotto può contenere, espresso in grammi/litro (g/l) di prodotto pronto all’uso, ovvero catalizzato e diluito. Per determinare la conformità dei prodotti ai valori soglia di COV stabiliti, si impiegano i metodi analitici previsti dall’allegato III.

La Direttiva 2004/42/CE e il relativo recepimento italiano integrano inoltre il Regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) in materia di etichettatura di sostanze e miscele, prevedendo che i prodotti elencati nell’Allegato I possano essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un’etichetta riportante in modo chiaro e leggibile:

  • la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l;
  • il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all’uso.

Pur essendo per la maggior parte esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva 2004/42/CE, Estalia orienta lo sviluppo dei propri prodotti verso soluzioni a ridotto contenuto di COV, in un’ottica di costante attenzione alla sostenibilità ambientale.