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Regolamento BPR

Regolamento (UE) n. 528/2012

Biocidal Products Regulation

Il Regolamento (UE) n. 528/2012 armonizza nell’Unione Europea le norme riguardanti la vendita e l’uso di biocidi, garantendo elevati livelli di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. 

Tra le altre cose, il Regolamento BPR (Biocidal Product Regulation) distingue tra BIOCIDI ed ARTICOLI TRATTATI: ai primi appartengono le sostanze e le miscele contenenti principi attivi con lo scopo di eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo. 

I biocidi per poter essere immessi sul mercato devono essere sottoposti alla procedura di autorizzazione

Si definiscono invece articoli trattati le sostanze e le miscele contenenti intenzionalmente uno o più biocidi, ad esempio con lo scopo di preservare nel tempo il prodotto stesso, senza avere una funzione primaria biocida. 

Gli articoli trattati possono essere trattati solo con i principi attivi approvati nell’Unione, non hanno bisogno di un’autorizzazione per essere immessi sul mercato, richiedono tuttavia che l’etichetta fornisca alcune informazioni obbligatorie tra cui: 

 – il nome dei principi attivi biocidi contenuti

 – se confermata, la proprietà biocida attribuita all’articolo trattato

 – eventuali istruzioni e precauzioni per l’uso 

Le nostre vernici trattate con principi attivi biocida riportano in modo chiaro e trasparente le informazioni richieste dal Regolamento BPR, a dimostrazione dell’impegno di Estalia a tutelare la salute umana, animale e ambientale.